Art. 3.
(Albo nazionale degli agenti di sicurezza. Ordini professionali).

      1. È istituito l'Albo nazionale degli agenti di sicurezza, di seguito denominato «Albo», al quale sono iscritti tutti gli istituti di vigilanza e di investigazione in

 

Pag. 5

regola con le disposizioni della presente legge.
      2. L'Albo è diviso in due sezioni:

          a) la prima sezione comprende gli agenti di sicurezza;

          b) la seconda sezione comprende gli agenti di sicurezza titolari di istituto di vigilanza e di investigazione privata.

      3. Per ogni iscritto alla prima sezione dell'Albo devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio e il luogo dove si svolge l'attività. Per ogni iscritto alla seconda sezione devono essere indicati, oltre a quanto previsto dal periodo precedente, anche la società, la ragione o la denominazione sociale, il tipo di società, la sede statutaria e le eventuali sedi secondarie, nonché i nominativi dei legali rappresentanti e dei preposti, anche se non soci, all'attività di investigazione.
      4. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di agente di sicurezza.
      5. L'iscrizione all'Albo è subordinata alla frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 4 e al superamento di un esame finale presso la Commissione tecnica esaminatrice di cui all'articolo 5.
      6. Agli iscritti all'Albo è consentito esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.
      7. In relazione ai servizi di cui all'articolo 10, comma 2, sono istituiti gli Ordini nazionali professionali degli agenti di sicurezza, articolati in ordini provinciali ai quali gli agenti di sicurezza sono iscritti in base al comune di residenza.
      8. I Consigli degli Ordini nazionali di cui al comma 7 stabiliscono:

          a) l'entità della quota associativa;

          b) i compensi spettanti ai propri iscritti;

          c) i tariffari per le prestazioni esterne;

          d) i provvedimenti disciplinari nei confronti dei propri iscritti.

 

Pag. 6

      9. I Consigli degli Ordini nazionali di cui al comma 7 verificano, altresì, l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei propri iscritti e, in caso di inosservanza di tale obbligo, procedono ad accertarne le cause, ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.